Art. 2761 c.c.Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

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[1]I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finche' queste rimangono presso di lui.

[2]I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

[3]I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

[4]Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2756.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2761 · fonte su Normattiva