Art. 2780 c.c.
[1]Ordine dei privilegi sugli immobili.
[2]Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:
- 1)i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;
- 2)i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;
- 3)i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;
- 4)i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;
- 5)i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. ((5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.))
Testo vigente dal 2 marzo 1997, tuttora in vigore · versione 130 su Normattiva