Art. 284 c.c.Legittimazione per provvedimento del giudice

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La legittimazione puo' essere concessa con decreto reale quando concorrono le seguenti condizioni:

  • 1)che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'eta' indicata nel secondo comma dell'art. 250;
  • 2)che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio ne' discendenti da essi;
  • 3)che per il genitore vi sia l'impossibilita' o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio;
  • 4)che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente e' unito in matrimonio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 luglio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art284 · fonte su Normattiva