Art. 2865 c.c.Frutti dovuti dal terzo

[1]I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui e' stato eseguito il pignoramento.

[2]Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformita' dell'art. 2890.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2865 · fonte su Normattiva