Art. 2946 c.c.
Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 2953 — Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.…
Art. 50
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2946 · fonte su Normattiva
… societarie disposto ai sensi del presente decreto. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione…