Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI Buoni postali fruttiferi - Omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 - Prescrizione dei titoli - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Esclusione. · TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI In genere.
In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli - non determina 34 <!-- pag. 35 --> l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione.
Riguarda ancheart. 2934 Codice civile
Precedenti: 652851-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Inquadramento conseguente al trasferimento in enti diversi - Diritto alla qualifica - Natura - Status - Esclusione - Situazione giuridica complessa - Sussistenza - Conseguenza - Prescrizione - Consolidamento - Condizioni.
Nel pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica complessa, soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché, in caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, essa si consolida, nell'ambito del regime giuridico non privatizzato, per effetto della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo, entro il termine previsto dalla legge, dei corrispondenti atti autoritativi e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve le azioni di impugnazione negoziale nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.
Riguarda ancheart. 97 Costituzioneart. 12 legge 730/1986art. 30 TU pubblico impiego
Precedenti: 646562-02
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Pubblico impiego privatizzato - Provvedimento di inquadramento - Natura - Atti autoritativi - Status del dipendente pubblico - Legittimità - Vaglio - Condizioni.
I provvedimenti di inquadramento del personale nell'organizzazione dei pubblici uffici adottati in riferimento a rapporti di impiego soggetti al regime di diritto pubblico sono atti autoritativi che regolano la posizione del dipendente, intesa quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale; pertanto essi, ove ritenuti illegittimi e direttamente produttivi di effetti giuridici ed economici lesivi, devono essere impugnati dai soggetti interessati nel termine di decadenza (principio espresso in relazione ad atti di inquadramento posti in essere dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 29 del 1993, ma prima della piena privatizzazione del rapporto).
Riguarda ancheart. 97 Costituzioneart. 12 legge 730/1986art. 30 TU pubblico impiego
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Vendite concluse direttamente dal proponente - Legittimità - Limiti - Facoltà di concludere singoli affari - Diritto alle cosiddette provvigioni indirette - Natura episodica - Prescrizione del diritto - Applicabilità della prescrizione ordinaria e non della prescrizione breve - Fondamento.
In materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c..
Riguarda ancheart. 1748 Codice civileart. 2948 Codice civile
Precedenti: 603623-01, 549038-01, 664176-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE Diritto alla riscossione di sanzioni e interessi tributari - Termine di prescrizione - Omogeneità rispetto a quello del credito principale - Fondamento. · RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE In genere.
In mancanza di un titolo giudiziale passato in giudicato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che venga fatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù del disposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli interessi (in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferimento).
Riguarda ancheart. 2948 Codice civileart. 24 Sanzioni tributarie
Precedenti: 675508-01, 585481-01, 630531-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Omessa ultimazione dei lavori - Predisposizione di un verbale di consegna - Esigibilità - Esclusione - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione dell'azione di adempimento e risarcimento dei danni - Ragioni. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.
Riguarda ancheart. 1665 Codice civileart. 1453 Codice civileart. 2935 Codice civile
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE Vendita di partecipazioni sociali - Clausola di garanzia del venditore circa le sopravvenienze passive - Diritto del compratore all'indennizzo - Prescrizione - Termine annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c. - Esclusione - Fondamento - Termine ordinario decennale - Applicazione - Fattispecie. · VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - QUALITA' PROMESSE In genere.
Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto; conseguentemente, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sottoposta a prescrizione annuale la minor consistenza del patrimonio sociale, emersa attraverso la svalutazione delle giacenze di magazzino, determinata da una qualità del prodotto vinicolo diversa e inferiore rispetto a quella garantita). 26 <!-- pag. 27 -->
Riguarda ancheart. 1470 Codice civileart. 1495 Codice civileart. 1497 Codice civile
Precedenti: 631856-01, 653631-01
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Rimessaggio - Prestazione - Carattere unitario - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Decorrenza.
Nel contratto di rimessaggio, la prestazione, consistente nella custodia del bene, ha carattere unitario e continuativo e matura di giorno in giorno, cosicché il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salva diversa pattuizione delle parti circa la periodicità nella corresponsione del compenso.
Riguarda ancheart. 2948 Codice civile
Precedenti: 650321-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - IN GENERE Rapporto societario e rapporto mutualistico - Contemporanea sussistenza - Conseguenze in tema di individuazione del termine di prescrizione dei diritti del socio.
In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Riguarda ancheart. 2511 Codice civileart. 2519 Codice civileart. 2521 Codice civileart. 2345 Codice civileart. 2949 Codice civile
Precedenti: 671344-01, 590801-01
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Eccezione - Mancata indicazione del dies a quo - Genericità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto generica l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS per mancata allegazione del fatto determinativo dell'inizio della sua decorrenza).
Riguarda ancheart. 2934 Codice civileart. 2938 Codice civile
Precedenti: 666218-01, 662611-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza per il datore di lavoro e il lavoratore - Differenze. 25 <!-- pag. 26 --> In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.
Riguarda ancheart. 13 legge 1338/1962art. 30 legge 203/2024art. 2116 Codice civileart. 2935 Codice civile
Precedenti: 645314-02
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Ripetizione d’indebito tra società di persone e soci - Indebita percezione di utili non conseguiti - Art. 2033 c.c. - Applicabilità del termine di prescrizione quinquennale in tema di rapporti sociali ex art. 2949, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento. · PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SOCIETA' In genere.
L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.
Riguarda ancheart. 2033 Codice civileart. 2303 Codice civileart. 2315 Codice civileart. 2949 Codice civile
Precedenti: 670314-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere e categorie equiparate - Speciale elargizione ex art. 1 della l. n. 302 del 1990 - Attribuzione ex art. 4, lettera a), del d.P.R. n. 243 del 2006 - Prescrizione decennale - Decorrenza - Data di entrata in vigore della norma - Data di riconoscimento dello status di vittima del dovere - Irrilevanza.
Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).
Riguarda ancheart. 2935 Codice civileart. 2934 Codice civileart. 1 legge 302/1990art. 4 d.P.R. 243/2006art. 1 legge 266/2005
Precedenti: 664852-01
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Procura - Natura ed effetti - Rapporto sottostante - Sussistenza - Necessità - Riconducibilità al mandato - Distinzione tra procura e mandato - Conseguenze - Azione di annullamento ex art. 1395 c.c. e azione risarcitoria ex art. 1710 c.c. - Concorrenza - Diverso titolo e regime prescrizionale.
In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ex art. 1395 c.c. può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.
Riguarda ancheart. 1387 Codice civileart. 1395 Codice civileart. 1442 Codice civileart. 1710 Codice civile
Precedenti: 473537-01, 627540-01
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere e categorie equiparate - Elargizione di cui all'art. 1 l. n. 302 del 1990 - Prescrizione decennale - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006. · PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.
Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.
Riguarda ancheart. 2935 Codice civileart. 4 d.P.R. 243/2006art. 1 legge 302/1990art. 1 legge 266/2005
Precedenti: 659091-01, 673322-01
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Occultamento doloso - Mera omissione di informazione - Distinzione - Rilievo di detta omissione ai fini della sospensione della prescrizione - Condizioni - Fattispecie in tema di prelazione.
In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di prelazione relativa all'alienazione di quote societarie, aveva dichiarato prescritto il relativo diritto, non ravvisando la causa di sospensione nel semplice occultamento della compravendita e, dunque, nella mancata denuntiatio, anche in considerazione della natura esclusivamente pattizia del diritto di preferenza accordato).
Riguarda ancheart. 2941 Codice civile
Precedenti: 611453-01
RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Responsabilità civile dei magistrati - Mancato rispetto termine di conclusione indagini preliminari – Risarcibilità dei danni subiti dalla persona offesa che non ha presentato denuncia querela - Esclusione - Necessità di costituirsi parte civile quale condizione per l’esercizio dell’azione civile risarcitoria - Esclusione - Esistenza di danno risarcibile quale conseguenza immediata e diretta - Esclusione - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, è esclusa la risarcibilità dei danni subiti, a causa del mancato rispetto del termine di conclusione delle indagini preliminari, dalla persona offesa che non ha presentato denuncia querela e non si è costituita parte civile, non essendo né l'una (querela), né l'altra (costituzione di parte civile) condizioni necessarie per poter agire civilmente e non potendo i lamentati danni essere considerati conseguenza immediata e diretta della mancata tempestiva conclusione delle indagini. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della vittima di una truffa subita nel corso della vendita di un autoveicolo, che, pur avendo proposto denuncia-querela e nonostante il decorso dei termini delle indagini preliminari, avrebbe potuto esercitare le azioni civili per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, con le conseguenti restituzioni e risarcimenti).
Riguarda ancheart. 2 legge 117/1988art. 3 legge 117/1988
Precedenti: 581874-01
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU' BREVE Ripetizione dell'indebito - Pagamenti indebiti con cadenza periodica - Carattere periodico del diritto al rimborso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE In genere.
La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia).
Riguarda ancheart. 2948 Codice civileart. 129 r.d. 1827/1935art. 47 d.P.R. 369/1970
Precedenti: 665981-01, 656853-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di tesoreria - Omesso versamento delle quote di TFR - Natura retributiva - Richiamo, ex art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006 alle norme in tema di contributi - Significato. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.
In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale. 263 <!-- pag. 264 -->
Riguarda ancheart. 2120 Codice civileart. 1 legge 296/2006art. 2116 Codice civileart. 2948 Codice civileart. 2554 Codice civileart. 2751 Codice civile
Precedenti: 642657-01, 655510-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Obbligazioni in genere - Nascenti dalle legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere - Azione di arricchimento senza causa - Prescrizione - Decorrenza - Fattispecie in tema di c.d. arricchimento indiretto. · PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.
Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte. (Nella specie, relativa ad azione di c.d. arricchimento indiretto proposta nei confronti del Comune dal suo direttore dei lavori per recuperare le somme versate in forza di sentenza di condanna all'impresa appaltatrice, quale compenso di lavori eseguiti e non previsti nel progetto principale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di realizzazione dell'impoverimento per effetto della sentenza di condanna passata in giudicato, anziché nella data di esecuzione dei lavori).
Riguarda ancheart. 2041 Codice civileart. 2935 Codice civile
Precedenti: 484400-01, 595748-01, 581855-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE DECENNALE DI DIRITTI DEL LAVORATORE - DECORRENZA IN COSTANZA DEL RAPPORTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - che non hanno carattere immediatamente retributivo e sono prospettati, sul piano sostanziale e processuale, come autonomi rispetto ai beni che trovano tutela nell'art. 36 Cost., non e` censurabile, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la disposizione di cui all'art. 2946 c.c., che consente il decorso della prescrizione decennale dei diritti del lavoratore in costanza di rapporto (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale di detta disposizione). - cfr. S nn. 63/1966, 86/1971, e 115/1971.
LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRITTI DEL LAVORATORE NON AVENTI CARATTERE IMMEDIATAMENTE RETRIBUTIVO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - INTERPRETAZIONE DATA DALLA CORTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Quando si tratti di diritti del lavoratore - come quello alla qualifica - non aventi carattere immediatamente retributivo, prospettati come autonomi rispetto agli altri beni tutelati dall'art. 36 Cost. - disposizione sulla quale e` stata fondata la dichiarazione di parziale incostituzionalita` dell'art. 2946 c.c. (sent. n. 63 del 1966) - la previsione del decorso della prescrizione decennale in costanza dal rapporto di lavoro, contenuta in tale disposizione, non viola gli artt. 3, 24 e 38, secondo comma, Cost. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di l. c. del citato art. 2946 c.c.). - cfr. S. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972, 115/1975, 40/1979.
LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - COD. CIV., ART. 2946 - DECORRENZA DI TALE PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO RELATIVAMENTE AL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE ED ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 COST. - QUESTIONI GIA' DICHIARATE INAMMISSIBILI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 2946 cod. civ. nella parte in cui farebbe decorrere il termine di prescrizione decennale in pendenza di rapporto di lavoro relativamente al diritto alla retribuzione, alla qualifica superiore ed al diritto alla retribuzione derivante dal riconoscimento di una qualifica superiore. Tali questioni, infatti, sono state gia' dichiarate inammissibili dalla Corte con sentenza n. 115 del 1975 in quanto il diritto alla retribuzione e' assoggettato soltanto alle prescrizioni di cui agli artt. 2948 n. 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 cod. civ., non potendo la prescrizione ordinaria concorrere con le prescrizioni di cui ai citati articoli, ed in quanto una dichiarazione di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., potrebbe concernere solo la parte della disposizione che riguarda le vere e proprie retribuzioni e non quindi il diritto alla qualifica. - v. Sent. n. 115 del 1975.
Riguarda ancher.d. 262/1942r.d. 262/1942r.d. 262/1942
LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - COD. CIV., ART. 2946 - DECORRENZA DI TALE PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO RELATIVAMENTE AL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE CONNESSA AD UNA QUALIFICA SUPERIORE NON RICONOSCIUTA - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 2946 cod. civ., nella parte in cui consente che la prescrizione decennale del diritto alla retribuzione connessa ad una qualifica superiore non riconosciuta possa decorrere in costanza di rapporto di lavoro dal giorno in cui il diritto e' maturato anziche' dalla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tale questione infatti e' gia' stata ritenuta inammissibile con sentenza n. 115 del 1975 e manifestamente inammissibile con successiva ordinanza n. 12 del 1976. - v. S. n. 115/1975, O. n. 12/1976.
LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - COD. CIV., ART. 2946 - DECORRENZA ANCHE IN PENDENZA DI RAPPORTO DI LAVORO - APPLICABILITA' AL DIRITTO DEL LAVORATORE DI OTTENERE INDENNITA' VARIE (STRAORDINARI, INDENNITA' SOSTITUTIVA DI FERIE, GRATIFICA NATALIZIA) - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 36 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Non potendo la prescrizione ordinaria, per norma espressa del codice, concorrere con "i casi in cui la legge dispone diversamente" - e tali sono quelli delle prescrizioni di cui agli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., gia' riconosciuti viziati di illegittimita' costituzionale limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione lavorativa decorra durante il rapporto di lavoro -, l'art. 2946 cod. civ. risulta inapplicabile al diritto del lavoratore dipendente da privato imprenditore ad indennita' facenti parte integrante della retribuzione lavorativa. Pertanto e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 cit., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decennale decorra in pendenza di rapporto di lavoro, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost., in quanto applicabile al diritto del lavoratore di ottenere indennita' varie relative alla prestazione lavorativa (straordinari, indennita' sostitutiva di ferie, gratifica natalizia). Cfr.: sent. n. 63 del 1966.
LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - COD. CIV., ART. 2946 (IN RELAZIONE ALL'ART. 2935) - APPLICABILITA' AL DIRITTO DEL LAVORATORE AD UNA QUALIFICA SUPERIORE ED ALLA RELATIVA RETRIBUZIONE - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO (MENTRE NON DECORRE SOLO QUANDO SI TRATTI DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE) - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 14 E 36 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Posto che il diritto del lavoratore ad una qualifica maggiore deve considerarsi autonomo e distinto da quello alla retribuzione per attivita' lavorative effettivamente prestate, e rispetto al quale il decorso della prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ. inizia dalla cessazione del rapporto lavorativo; e che per quanto concerne l'applicazione della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod.civ. a tale diritto, essa non decorre durante il rapporto di lavoro, solo quando si tratti di prestazioni lavorative che godono della speciale garanzia di cui all'art. 36 Cost., il quale non consente alcuna rinunzia del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato, e' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 2946, in relazione all'art. 2935, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza di rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. -, in quanto applicabile al diritto del lavoratore ad una qualifica superiore ed alla relativa retribuzione, poiche' l'eventuale accoglimento potrebbe portare ad una dichiarazione di illegittimita' limitata alle vere e proprie retribuzioni senza incidere su altri diritti. Cfr.: sentt. n. 63 del 1966 e n. 86 del 1971.
LAVORO (RAPPORTO DI) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE ORDINARIA - COD. CIV., ART. 2946 (IN RELAZIONE ALL'ART. 2103 ED ALL'ART. 13 LEGGE N. 300 DEL 1970) - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO E APPLICABILITA' AL DIRITTO DEL LAVORATORE DIPENDENTE DA ENTE PUBBLICO ECONOMICO AD UNA QUALIFICA SUPERIORE ED ALLA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 36 COST. - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO AL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO - GIUSTIFICAZIONE - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'assimilazione del rapporto di lavoro con gli enti pubblici economici a quello di diritto privato e' possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilita' assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla cessazione del rapporto soltanto per cause precise e determinate. Pertanto, e' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 2103 ed all'art. 13 legge n. 300 del 1970, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza del rapporto di lavoro - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 Cost. in quanto tale norma si ritenga applicabile al diritto del lavoratore dipendente da ente pubblico economico, ad una qualifica superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni effettivamente svolte - poiche' l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata potrebbe riferirsi solo al lavoro privato e non anche al rapporto di impiego pubblico. Cfr.: sent. n. 86 del 1971.
LAVORO - DIRITTI DI CREDITO DEL PRESTATORE D'OPERA SUBORDINATO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - COD. CIV., ART. 2946 - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DECORRENZA DEL TERMINE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - SOSPENSIONE A GARANZIA DEI LAVORATORI PRIVATI - INAPPLICABILITA' NELLA SPECIE DEL PRINCIPIO GIA' ENUNCIATO IN TAL SENSO DALLA CORTE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE ATTINENTE A RAPPORTI DI IMPIEGO PUBBLICO - INAMMISSIBILITA'.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito del prestatore d'opera, decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione e' inammissibile: a) quando trattasi di diritti soggetti a prescrizione breve o presuntiva; b) quando trattasi di risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per irregolare versamento da parte del datore di lavoro di contributi di assicurazione contro la invalidita' e la vecchiaia, non versandosi, in tal caso, nell'ipotesi di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost.; c) quando, infine, trattasi di crediti vantati dai dipendenti di enti pubblici. (Vedi sent. n. 63 del 1966) non sussistendo per questi dipendenti quel timore di licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinuncia dei propri diritti.
Riguarda ancheart. 2116 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto tra Sezioni penali e Sezioni civili rimessa dalla Sezione Prima civile con ordinanza interlocutoria n. 15046 del 4 giugno 2025, hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.».
In materia di buoni postali fruttiferi, l'omessa consegna del Foglio Informativo Analitico, ex art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato, conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli - non determina 34 <!-- pag. 35 --> l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistente nella perdita del diritto di credito per prescrizione.
Rv. 677602-02
Nel pubblico impiego il diritto del lavoratore alla qualifica, quale insieme di situazioni giuridiche professionali e patrimoniali derivante dall'inserimento nell'organizzazione datoriale, non costituisce uno status, ma una situazione giuridica complessa, soggetta a prescrizione nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., sicché, in caso di inquadramento operato in occasione del trasferimento tra enti diversi, essa si consolida, nell'ambito del regime giuridico non privatizzato, per effetto della mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo, entro il termine previsto dalla legge, dei corrispondenti atti autoritativi e, nel regime privatizzato, per effetto dell'accettazione dell'inquadramento di destinazione, salve le azioni di impugnazione negoziale nei termini previsti in ragione della loro natura e ferma l'imprescrittibilità dell'azione di nullità.
Rv. 677521-02, 677521-01
In materia di rapporto di agenzia, il proponente non può operare con continuità nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, comma 2, c.c., ha solamente la facoltà di concludere direttamente singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica e, come tale, è soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c..
Rv. 677222-01
In mancanza di un titolo giudiziale passato in giudicato, il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria, che venga fatta valere nella fase esecutiva, si estende alle sanzioni (in virtù del disposto dell'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) e agli interessi (in ragione della unicità strutturale della prestazione di riferimento).
Rv. 677118-01
In tema di appalto privato, la redazione del verbale di consegna non è esigibile in caso di mancata ultimazione dei lavori, poiché la consegna è una prestazione accessoria che presuppone l'opera ultimata, con la conseguenza che il committente può agire per l'adempimento e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1453 c.c., e la prescrizione decennale della relativa azione decorre dalla scadenza del termine pattuito per l'ultimazione dell'opera.
Rv. 676930-02
Nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 c.c., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto; conseguentemente, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt. 1495 e 1497 c.c., bensì alla prescrizione ordinaria decennale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sottoposta a prescrizione annuale la minor consistenza del patrimonio sociale, emersa attraverso la svalutazione delle giacenze di magazzino, determinata da una qualità del prodotto vinicolo diversa e inferiore rispetto a quella garantita). 26 <!-- pag. 27 -->
Rv. 676220-01
Nel contratto di rimessaggio, la prestazione, consistente nella custodia del bene, ha carattere unitario e continuativo e matura di giorno in giorno, cosicché il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, decorrente da ogni singolo giorno, salva diversa pattuizione delle parti circa la periodicità nella corresponsione del compenso.
Rv. 676454-01
In tema di società cooperative, atteso che il rapporto societario e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa sussistono contemporaneamente e in autonomia, al fine di individuare il termine di prescrizione dei diritti del socio occorre avere riguardo al tipo di rapporto dedotto in lite, sicché ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto sociale si applica il termine prescrizionale di cui all'art. 2949, comma 1 c.c., mentre ove sia dedotta una questione riconducibile al rapporto mutualistico si applica il termine prescrizionale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.
Rv. 676277-01
L'eccezione di prescrizione, proposta senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto generica l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS per mancata allegazione del fatto determinativo dell'inizio della sua decorrenza).
Rv. 676141-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza per il datore di lavoro e il lavoratore - Differenze. 25 <!-- pag. 26 --> In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.
Rv. 675778-01
L'azione di ripetizione tra società di persone e soci e relativa al recupero delle anticipazioni di utili non conseguiti rientra nell'azione generale di indebito di cui all'art. 2033 c.c., in relazione alla quale trova applicazione il corrispondente regime decennale di prescrizione, così dovendosi escludere l'applicazione del diverso termine quinquennale previsto dall'art. 2949, comma 1, c.c., in quanto l'oggetto dell'azione non è il diritto derivante dal rapporto sociale, cioè dalla posizione di socio, bensì l'accertamento della sua non debenza e del correlato diritto restitutorio.
Rv. 675404-01
Il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).
Rv. 675835-01
In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ex art. 1395 c.c. può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.
Rv. 675616-01
Il diritto delle vittime del dovere, e dei soggetti ad esse equiparati, alla speciale elargizione una tantum, già prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si prescrive nel termine di dieci anni, il quale decorre dalla data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, che ne ha disciplinato termini e modalità di corresponsione.
Rv. 675558-01
In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare; né il doloso occultamento può ritenersi implicito nella mancata registrazione o trascrizione di un contratto, trattandosi certamente di adempimenti doverosi, in quanto previsti da norme, anche se per finalità estranee ai rapporti tra privati, e tali da poter, in ipotesi, agevolare la conoscenza del contratto da parte dei terzi, ma inidonei, di per sé, a dimostrare il doloso occultamento della data del contratto o di altri fatti produttivi di diritti altrui. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che, in tema di prelazione relativa all'alienazione di quote societarie, aveva dichiarato prescritto il relativo diritto, non ravvisando la causa di sospensione nel semplice occultamento della compravendita e, dunque, nella mancata denuntiatio, anche in considerazione della natura esclusivamente pattizia del diritto di preferenza accordato).
Rv. 674515-01
In tema di responsabilità civile dei magistrati, è esclusa la risarcibilità dei danni subiti, a causa del mancato rispetto del termine di conclusione delle indagini preliminari, dalla persona offesa che non ha presentato denuncia querela e non si è costituita parte civile, non essendo né l'una (querela), né l'altra (costituzione di parte civile) condizioni necessarie per poter agire civilmente e non potendo i lamentati danni essere considerati conseguenza immediata e diretta della mancata tempestiva conclusione delle indagini. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso della vittima di una truffa subita nel corso della vendita di un autoveicolo, che, pur avendo proposto denuncia-querela e nonostante il decorso dei termini delle indagini preliminari, avrebbe potuto esercitare le azioni civili per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, con le conseguenti restituzioni e risarcimenti).
Rv. 674744-01
La ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia).
Rv. 674800-01
In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale. 263 <!-- pag. 264 -->
Rv. 674794-02
Anche per l'azione di arricchimento senza causa, come per ogni altra, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno nel quale può essere fatto valere il diritto all'indennizzo e cioè dal momento in cui detto diritto matura, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte. (Nella specie, relativa ad azione di c.d. arricchimento indiretto proposta nei confronti del Comune dal suo direttore dei lavori per recuperare le somme versate in forza di sentenza di condanna all'impresa appaltatrice, quale compenso di lavori eseguiti e non previsti nel progetto principale, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva individuato il dies a quo della prescrizione nella data di realizzazione dell'impoverimento per effetto della sentenza di condanna passata in giudicato, anziché nella data di esecuzione dei lavori).
Rv. 674709-01
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grad…
ECLI:IT:COST:2026:85 · leggi il testo integrale
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, c.c., sollevata dal giudice unico del tribunale di Cosenza, con la ordinanza 4 luglio 1977, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., che consente il decorso…
ECLI:IT:COST:1979:40 · leggi il testo integrale
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., già dichiarati parzialmente illegittimi, sollevata dal pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza 7 giugno 1976 in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36, 38, comma secondo, della Costituzione; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la…
ECLI:IT:COST:1979:41 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevata dal giudice del lavoro del tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976. F.to: P…
ECLI:IT:COST:1976:55 · leggi il testo integrale
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 codice civile promosse dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO _ ERCOLE ROCCHE…
ECLI:IT:COST:1976:12 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE…
ECLI:IT:COST:1975:115 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore d'opera subordinato decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro,…
ECLI:IT:COST:1971:86 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:2006:361 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sed…
ECLI:IT:COST:1990:145 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre…
ECLI:IT:COST:1988:905 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 2953 — Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.…
Art. 50 — Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica
… societarie disposto ai sensi del presente decreto. E' conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione…
Art. 303 — Termini di durata massima della custodia cautelare
… custodia cautelare perde efficacia quando: a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo…
Art. 173 — Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo
Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine e' raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Se, congiuntamente…
Art. 124
Riscossione coattiva e prescrizione (articolo 41 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) 1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato…
Art. 513 — Prescrizione
Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 2128 del codice del 1865, nel determinare i casi di esclusione dell'efficacia interruttiva della domanda, dava luogo a dubbi d'interpretazione. Non era chiaro da un lato se, negando tale efficacia alla domanda rigettata, intendesse riferirsi, come riteneva la prevalente dottrina, alla sentenza di rigetto per ragioni estranee al merito; non era chiaro, d'altro lato, se, negando parimenti efficacia interruttiva alla domanda, quando l'attore avesse da questa receduto, intendesse riferirsi alla rinuncia all'azione ovvero alla rinuncia agli atti del giudizio. Con maggiore chiarezza e con più razionale criterio sono nel nuovo codice disciplinati gli effetti dell'interruzione della prescrizione. Operata l'interruzione, s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se però l'interruzione è avvenuta mediante notificazione di un atto introduttivo di un giudizio o mediante domanda proposta nel corso di un giudizio, la prescrizione non corre finchè la sentenza che definisce il giudizio non sia passata in giudicato (art. 2945, primo e secondo comma). È ovvio che se questa, escludendo il diritto, rigetta la domanda, non è più possibile, come nel caso in cui l'attore rinunci all'azione, far questione di prescrizione o d'interruzione, ma nasce a favore dell'altra parte l'exceptio rei iudicatae. Il terzo comma dell'art. 2945 prevede il caso che il processo si estingua, e anche in questo caso - con notevole divario dal codice del 1865 che negava efficacia interruttiva alla domanda se il processo si fosse estinto per perenzione (art. 2128, terzo capoverso) - conserva efficacia interruttiva all'atto con cui il giudizio è stato iniziato e alla domanda che nel corso del giudizio è stata proposta, arrestando però l'effetto interruttivo alla data dell'atto o della domanda. Non sarebbe stato coerente privare d'efficacia interruttiva la domanda giudiziale per essersi il processo estinto e, in pari tempo, attribuire efficacia interruttiva a ogni atto di costituzione in mora non seguito da alcun processo. Non ho riprodotto la disposizione del primo capoverso dell'art. 2128 del codice anteriore, secondo il quale la nullità della citazione o intimazione per incompetenza dell'ufficiale giudiziario o per difetto di forma importava l'esclusione dell'effetto interruttivo dell'atto. Tale nullità non toglie che l'atto, inidoneo a produrre gli effetti di una domanda giudiziale, possa valere, quando ne abbia i requisiti, come atto di costituzione in mora. Del termine della prescrizione ordinaria.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1204
Eliminata la distinzione tra materia civile e materia commerciale e ricondotta nell'ambito del codice civile gran parte degli istituti regolati dal codice di commercio, si poneva la necessità di unificare i termini di prescrizione ordinaria. Il nuovo termine generale di prescrizione corrisponde a quello che stabiliva il codice di commercio. Per altro, ancora prima che la soppressione dell'accennata distinzione di materie formasse oggetto di studi, la riduzione del lungo termine prescrizionale di trent'anni stabilito dal codice civile era non solo auspicata da insigni giuristi, tra i quali i miei predecessori Vittorio Scialoja e Alfredo Rocco (un disegno di legge per la riduzione della prescrizione a dieci anni venne da quest'ultimo presentato al Senato nella tornata dell'11 maggio 1932-X), ma anche reclamata da una larga corrente dell'opinione pubblica, affermandosi così l'esigenza di adeguare il termine di prescrizione al ritmo più intenso della vita moderna, alle più facili e rapide comunicazioni, al bisogno di certezza dei rapporti giuridici. Nel dichiarare che i diritti si estinguono per prescrizione col decorso di dieci anni, l'art. 2946 fa salvi i casi in cui la legge dispone diversamente: tra gli altri diritti, v'è una categoria di somma importanza, quella dei diritti reali su cosa altrui, ai quali la prescrizione decennale non si applica. Per tali diritti, in correlazione alla loro particolare natura, dal libro della proprietà è stabilita, nella regolamentazione di ciascuno di essi, la prescrizione di venti anni (articoli 954, 970, 1014, 1073). Delle prescrizioni brevi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1205
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2946 · fonte su Normattiva