Art. 2968 c.c.
Diritti indisponibili
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza ne' possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa e' stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilita' delle parti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva