Art. 301 c.c.Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato

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[1]La patria potesta' sull'adottato spetta all'adottante.

[2]Questi ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di educarlo e di istruirlo conformemente a quanto e' prescritto dell'art. 147.

[3]Se la moglie adotta il figlio del proprio marito, l'esercizio della patria potesta' spetta al marito.

[4]Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, educazione e istruzione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'art. 382.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art301 · fonte su Normattiva