Art. 301 c.c.Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato

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[1]((La potesta' sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante.

[2]L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147.

[3]Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983 · versione 52 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art301 · fonte su Normattiva