Art. 314/26 c.c. — Effetti dell'adozione speciale
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[1]((Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L'adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti.
[2]Con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela)).
Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva