Art. 314/4 c.c.Condizioni per lo stato di adottabilita'

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[1]((Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di eta' inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

[2]La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

[3]Il compimento dell'ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilita')).

Testo vigente dal 7 luglio 1967 al 1 giugno 1983 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art314-4 · fonte su Normattiva