Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio - Possibilità di nomina di un curatore d'ufficio nell'ipotesi di mancato esercizio della potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il quarto grado o del pubblico ministero - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza nonché dei principi di tutela e di protezione del minore - Insufficiente descrizione della fattispecie - Difetto di motivazione sulla rilevanza per omessa verifica di norme internazionali - Inammissibilità della questione .
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 cod. civ., censurato, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che il tribunale, «in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo». Invero, da un lato, il giudice a quo non descrive in modo sufficiente la fattispecie oggetto del procedimento principale e ciò determina un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata; dall'altro, il medesimo rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un ulteriore difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - l'incidenza, sulla fattispecie concreta, della normativa introdotta dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, convenzioni, dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e, quindi, recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell'art. 336 cod. civ., col quale devono essere coordinate. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 93 e n. 35/2009, n. 441 e n. 433/2008. - Nel senso che nei procedimenti di cui all'art. 336, secondo comma, cod. civ., sono parti non solo entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., v., citata, sentenza n. 1/2002
Procedimento civile - Procedimenti ablativi o modificativi della potestà genitoriale - Audizione del solo genitore contro cui è richiesto il provvedimento e non anche dell’altro genitore - Asserita lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, dei diritti doveri dei genitori nei confronti dei figli e del principio del contraddittorio - Assunzione da parte del rimettente di un presupposto interpretativo erroneo - Non fondatezza della questione.
Secondo l’interpretazione risultante dal coordinamento della disciplina dettata dal codice civile e dalla legge n. 176 del 1991, che ha reso esecutiva la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel procedimento camerale ablativo o modificativo della potestà genitoriale devono essere sentiti entrambi i genitori. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, sull’erroneo presupposto interpretativo secondo cui il genitore contro cui il provvedimento non è richiesto, non abbia diritto ad essere sentito.
sentenza 1/2002massima n. 26737 Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Omessa previsione dell’audizione del minore ultradodicenne (o di età inferiore) o, altrimenti, dei genitori o del tutore, ovvero omessa previsione della nullità rilevabile d’ufficio del provvedimento quando manchi l’audizione del minore - Asserita irragionevolezza e disparità di trattamento con lesione del principio del giusto processo - Premessa interpretativa erronea - Non fondatezza della questione.
L’articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo - resa esecutiva nell’ordinamento italiano per effetto della legge n. 176 del 1991 - è idoneo ad integrare la disciplina dell’art. 336, secondo comma, del codice civile, nel senso di configurare il minore capace di discernimento come “parte” del procedimento che lo concerne, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, secondo comma, del codice civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 31, secondo comma, 3, primo e secondo comma, 111, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, della Costituzione, sull’erronea premessa interpretativa che nei procedimenti camerali concernenti la potestà dei genitori, non sia prevista l’audizione del minore ultradodicenne e, se opportuno, anche quello di età inferiore, o altrimenti i suoi genitori o il tutore. - V. ordinanza n. 528/2000.
sentenza 1/2002massima n. 26738 Procedimento civile - Procedimenti urgenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio - Mancata previsione di una durata massima, a pena di nullità ovvero di un provvedimento in contraddittorio per la conferma, modifica o revoca del provvedimento - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - Difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il provvedimento temporaneo assunto nell’interesse del figlio, nell’ambito del procedimento urgente in materia di potestà genitoriale, abbia, a pena di nullità, una durata massima, individuabile in trenta giorni, e che debba essere, nello stesso termine, confermato, modificato o revocato in contraddittorio. Infatti il giudice rimettente non ha valutato - incorrendo in tal modo in un difetto di motivazione dell’ordinanza - la possibilità di dare della norma impugnata una interpretazione idonea a porla al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale; in particolare non ha valutato se il procedimento in esame, attesa la sua natura cautelare, non possa ritenersi assoggettato alla disciplina generale del procedimento cautelare prevista dall’art. 669-sexies del codice di procedura civile.
sentenza 1/2002massima n. 26739 Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Adozione di provvedimenti temporanei nell’interesse del minore - Difetto di urgente necessità - Mancata previsione della nullità, rilevabile d’ufficio, del provvedimento - Asserita lesione del diritto di difesa e al giusto processo nonché del diritto di ascolto del minore - Questione di mera interpretazione - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non si prevede che nel procedimento camerale in materia di potestà genitoriale, l’adozione di un provvedimento temporaneo in difetto del presupposto dell’urgente necessità, sia sanzionata con la nullità rilevabile d’ufficio. Infatti la questione se il difetto dell’urgente necessità comporti o no la nullità, non pone un problema di legittimità costituzionale, ma di mera interpretazione della norma censurata, alla luce dell’art. 156 del codice di procedura civile, spettante al giudice ‘a quo’.
sentenza 1/2002massima n. 26740 Procedimento civile - Procedimenti in materia di potestà genitoriale - Applicabilità del rito camerale - Asserita lesione del principio del giusto processo - Insufficienza della motivazione addotta dal giudice rimettente - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e dell’art. 336 del codice civile, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione, in quanto rendono applicabile il rito camerale ai procedimenti aventi ad oggetto l’affidamento dei minori nel caso di conflitto fra genitori non uniti in matrimonio e, più in generale, ai procedimenti limitativi od ablativi della potestà genitoriale. Infatti il giudice rimettente - il quale afferma esplicitamente che la normativa impugnata non è suscettibile di essere interpretata in senso conforme a Costituzione - non motiva adeguatamente le ragioni di tale suo convincimento.
sentenza 1/2002massima n. 26741 Riguarda ancheart. 737 Codice di procedura civileart. 738 Codice di procedura civileart. 739 Codice di procedura civile
Procedimento civile - Procedimento di volontaria giurisdizione - Famiglia - Provvedimenti per la prole, limitativi della potestà dei genitori - Mancata previsione della nomina di un curatore in rappresentanza del minore - Asserita violazione del principio della preminente tutela dell'interesse del minore - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 333 e 336 cod. civ. e degli artt. 738 e 739 cod. proc. civ., in quanto sollevata con un provvedimento nel quale si manifestino nel contempo perplessità, irrisolte, in merito alla effettiva sussistenza della legittimazione ad agire da parte degli attori o ricorrenti nel giudizio a quo. M.R.
Riguarda ancheart. 739 Codice di procedura civileart. 738 Codice di procedura civileart. 333 Codice civile
LIBERTA' PERSONALE - TRATTAMENTI SANITARI COATTIVI - CONFIGURABILITA' COME TALE DELLA VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA DEL BAMBINO NON ANCORA CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE - ESCLUSIONE.
La vaccinazione - o qualunque altro trattamento sanitario attuato nei confronti del bambino non ancora capace di intendere e di volere - non e' configurabile quale trattamento coattivo ne' quando sia attuata dai genitori o su loro richiesta, ne' quando sia disposta, in loro sostituzione ed anche contro la loro volonta', dal giudice dei minori (ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ.), sicche' non e' pertinente, al riguardo, il richiamo all'art. 13 Cost., concernente le garanzie della liberta' personale.
Riguarda ancheart. 333 Codice civile
FILIAZIONE - POTESTA' DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEL FIGLIO MINORENNE - NATURA E LIMITI - ADOZIONE DA PARTE DEL GIUDICE MINORILE DI PROVVEDIMENTI IDONEI A TUTELARE L'INTERESSE DEL MINORE IN SOSTITUZIONE O CONTRO LA VOLONTA' DEI GENITORI - INCIDENZA SULLA LIBERTA' PERSONALE DEI GENITORI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - INADEMPIMENTO DA PARTE DEI GENITORI DELL'OBBLIGO DI SOTTOPORRE IL BAMBINO ALLA VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA.
La potesta' dei genitori nei confronti del minore non e' riconosciuta dall'art. 30, commi primo e secondo, Cost., come liberta' personale (cui si riferiscono le garanzie dell'art. 13 Cost.) ma come diritto-dovere che trova nell'interesse del figlio la sua funzione e il suo limite, donde il potere del giudice minorile di adottare, 'ex' artt. 333 e 336 cod. civ.: provvedimenti idonei a tutelare tale interesse in sostituzione od anche contro la volonta' dei genitori, quando - come nel caso di inadempimento all'obbligo di sottoporre il bambino alla vaccinazione antipoliomielitica - il loro comportamento pregiudichi beni fondamentali del minore.
Riguarda ancheart. 333 Codice civile