Art. 388 c.c. — Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto
[1]Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.
[2]La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Testo vigente dal 19 marzo 2004, tuttora in vigore · versione 181 su Normattiva