Art. 388 c.c.Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto

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[1]Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela.

[2]La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art388 · fonte su Normattiva