Art. 388 c.c. — Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto
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[1]Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela.
[2]La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva