Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Attivazione di tale misura e compimento dei singoli atti gestionali - Mancata subordinazione al consenso o, comunque, mancata previsione di efficacia paralizzante del dissenso dell'interessato - Asserita lesione della dignità umana e della relativa sfera di libertà giuridica - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, contestati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non subordinano al consenso dell'interessato l'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso. In realtà, l'art. 407 cod. civ. attribuisce chiaramente al giudice anche il potere di non procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell'interessato, ove ritenga tale dissenso giustificato e prevalente su ogni altra considerazione.
sentenza 4/2007massima n. 30949 Riguarda ancheart. 410-neltestointrodotto r.d. 262/1942
Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno - Procedimento per la nomina dell'amministratore - Presenza obbligatoria di un patrocinatore legale - Mancata previsione - Dedotta indebita incidenza sulla sfera di autodeterminazione del singolo e violazione del diritto di difesa - Omessa verifica della possibilità di pervenire in via interpretativa ad una soluzione conforme alla Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 e dell'art. 716 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l'assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell'amministrazione di sostegno. Invero, il giudice a quo ha omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione, come ha fatto, invece, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui «il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio». - In relazione alla omessa verifica, da parte del giudice a quo , della possibilità di pervenire in via interpretativa ad una soluzione conforme alla Costituzione, v., citate, tra le altre, le ordinanze n. 244 e n. 187/2006.
Riguarda ancheart. 408-neltestointrodotto r.d. 262/1942art. 3 legge 6/2004art. 716 Codice di procedura civile
PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - TERMINI DI DURATA MASSIMA - LAMENTATA POSSIBILITA' CHE ALLA LORO SCADENZA IL P.M. SIA COSTRETTO A FORMULARE UNA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE MOTIVATA ESCLUSIVAMENTE DALLA NON COMPLETEZZA DELLE INDAGINI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' NEL PROCEDERE E DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - Ord. 48/1993.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE RELATIVA ALL'AMMISSIBILITA' DELL'AFFILIAZIONE DEI FIGLI ADULTERINI DELL'AFFILIANTE EX ARTT. 407 E 350, N. 5, DEL COD. CIVILE - ATTIENE AL GIUDIZIO DI RILEVANZA - SUSSISTENZA NELLA SPECIE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Non e' di competenza della Corte costituzionale accertare se sia fondato o meno il presupposto dell'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini dal quale il giudice tutelare presso la pretura di Milano muove per sollevare la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, che enuncia il divieto di affiliazione da parte del fallito che non sia stato cancellato dal registro dei falliti, in riferimento ai commi primo e terzo dell'art. 30 della Costituzione. L'ammissibilita' dell'affiliazione dei figli adulterini attiene infatti al giudizio di rilevanza della questione proposta e tale giudizio, nella specie, risulta pronunciato dal giudice a quo.
Riguarda ancher.d. 262/1942
AFFILIAZIONE - DIVIETO DI AFFILIAZIONE DA PARTE DEL FALLITO CHE NON SIA STATO CANCELLATO DALL'ALBO - COD. CIV., ARTT. 407 E 350, N. 5 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 30, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350, n. 5, del Codice civile, che sancisce il divieto di affiliazione da parte del fallito che non sia stato cancellato dall'albo, in riferimento ai commi primo e terzo dell'art. 30 della Costituzione, poiche', se si tengono presenti le finalita' assistenziali in vista delle quali l'istituto dell'affiliazione e' sorto ed e' stato disciplinato, non e' possibile porre a raffronto la disposizione impugnata con i precetti costituzionali invocati, i quali, basandosi su un rapporto di filiazione naturale, affermano rispettivamente il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, ed il diritto di questi ultimi a vedersi legislativamente assicurata ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. Ne' giova addurre che si possono affiliare i figli nati fuori del matrimonio anche se adulterini poiche' e' agevole osservare che facendo cio' si utilizza l'affiliazione per uno scopo che puo' essere realizzato solo adottando le norme che regolano l'istituto compresa quella che sancisce il divieto di affiliazione per chi si trova nelle condizioni di incapacita' ad assumere l'ufficio tutelare.
Riguarda ancheart. 350 Codice civile