Art. 415 c.c. — Persone che possono essere inabilitate
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[1]Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere inabilitato.
[2]Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
[3]Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004 · versione 0 su Normattiva