A gravi dubbi ha dato luogo l'art. 4 del progetto, che riconosceva al chiamato all'eredità la veste di possessore di diritto dei beni del defunto senza bisogno di materiale apprensione. La formula del progetto, che parlava di acquisto, e non di passaggio di diritto, del possesso dei beni del defunto (a differenza di quanto disponeva l'art. 925 del codice del 1865), voleva conciliare il principio dell'acquisto ereditario fondato esclusivamente sull'accettazione con l'esigenza pratica di provvedere alla tutela dei beni del defunto contro eventuali turbative durante il periodo intermedio tra l'apertura della successione e l'accettazione. La soluzione adottata dal progetto non ha incontrato favore. Si sono in complesso manifestate due tendenze, l'una favorevole a sostituire alla formula del progetto quella dell'art. 925 del codice del 1865, l'altra, che avrebbe voluto dare al chiamato all'eredità la posizione di curatore di diritto nel periodo intermedio, con l'onere di provvedere all'amministrazione e alla conservazione dei beni. In prevalenza, peraltro, è stato proposto il ritorno alla formula tradizionale dell'art. 925 del codice del 1865, che riconosceva il passaggio di diritto del possesso nell'erede, sostituendo in essa al termine «erede» quello di «chiamato alla eredità». Il ritorno alla formula del vecchio codice vorrebbe mettere in rilievo che il possesso attribuito dalla legge al chiamato all'eredità non è una situazione autonoma, sia rappresenta la continuazione del possesso del dante causa con le qualifiche che a questo si ricollegano, sia ai fini della tutela possessoria, sia ai fini dell'usucapione. Così si voleva porre in evidenza che la funzione della norma era di permettere l'applicazione del principio disposto nell'art. 693 del detto codice. Non bisogna però dimenticare che lo scopo pratico dell'art. 4 del progetto, come già dell'art. 925 del codice del 1865, è soltanto di consentire al chiamato, nel periodo intermedio fra la delazione e l'acquisto dell'eredità, la tutela possessoria dei beni ereditari svincolata dai presupposti che la legge normalmente richiede. Tale scopo pratico diverqe da (meno perseguito dall'art. 693, nel quale si disponeva la continuazione di diritto del possesso, ma per l'ipotesi in cui il chiamato avesse già acquistato la qualità di erede. Ora, per raggiungere l'effetto pratico di accordare al chiamato la facoltà autonoma di esperire le azioni possessorie, non vi è alcun bisogno di ricorrere alla finzione di una trasmissione frazionaria e anticipata del possesso, ultimo residuo del sistema della saisine, abbandonato consapevolmente dal nuovo codice. Basta che la legge autorizzi il chiamato all'eredità a difendere con i rimedi possessori, svincolati da tutti i loro presupposti, i beni che fanno parte, a qualsiasi titolo, del patrimonio ereditario in relazione a eventuali lesioni che possano verificarsi. Per questi beni non sorge affatto la necessità di qualificare la specie di possesso del chiamato, nè di considerare questo come un possessore fittizio, nè tanto meno di considerarlo come un continuatore del possesso del dante causa, perchè la legge attribuisce al chiamato la facoltà di reagire contro eventuali spogli e turbative, avvenuti dopo l'apertura della successione, indipendentemente da una relazione possessoria coi beni e solo come effetto provvisorio e anticipato della tutela più ampia che gli spetterà quando, accettata l'eredità, subentrerà rispetto ai singoli beni nella situazione giuridica, e quindi eventualmente anche nella situazione possessoria, in cui si trovava il de cuius. Rispetto poi agli effetti della continuazione del possesso, basata sul presupposto che nel de cuius vi era solo il possesso e non il diritto corrispondente, e che il chiamato abbia accettato, non è la disposizione in esame che provvede, ma l'art. 1146. Non è quindi il caso di mutare il principio informatore della disciplina proposta nel progetto: ma mi sono preoccupato di realizzarne più compiutamente il contenuto, precisando la natura e i limiti dei poteri del chiamato all'eredità per la tutela dei beni del defunto. Senza giungere ad affermare che il chiamato assume la figura e la qualità di un curatore di diritto - precisazione che è preferibile lasciare alla dottrina - ho accolto il suggerimento di coordinare più strettamente l'articolo stesso con l'art. 20 e con l'art. 31 del progetto, riflettenti, rispettivamente, gli atti conservativi dell'eredità che non importano accettazione della stessa, e la posizione del chiamato che sia nel Possesso dei beni ereditari. Pertanto ho formulato l'art. 460, distribuendone il contenuto in tre commi. Nel primo ho enunziato il principio che il chiamato, anche senza bisogno di materiale apprensione dei beni ereditari, può, per la tutela degli stessi, esercitare le azioni possessorie. Viene così affermato l'effetto pratico che si vuol raggiungere senza enunziare che egli ha il cosiddetto «possesso di diritto» senza quindi voler ricollegare tale effetto a un possesso fittizio. Nel secondo comma ho stabilito che il chiamato all'eredità può compiere atti conservativi, di vigilanza e temporanea amministrazione, e cioè quegli atti che nel progetto sono previsti nell'art. 20 e che non importano accettazione di eredità. Infine nell'ultimo comma ho negato al chiamato ogni potere nel caso in cui venga nominato un curatore dell'eredità giacente.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 226
Avendo delineato compiutamente nell'art. 460 poteri attribuiti al chiamato per la conservazione del patrimonio ereditario, sarebbe stato necessario limitare il contenuto del primo comma dell'art. 20 del progetto alla semplice enunciazione del concetto che gli atti indicati nell'art. 460 importano accettazione dell'eredità quando in occasione del loro compimento il chiamato abbia consapevolmente assunto il titolo di erede. Ho però considerato che la predetta disposizione costituirebbe un'applicazione del principio sull'accettazione espressa, stabilito nell'art. 18 del progetto, e come tale superflua. Chè anzi, omettendola, si raggiunge il vantaggio pratico di lasciar libero giudice di valutare, caso per caso, se il chiamato, assumendo il titolo ereditario nel compimento di fine atto conservativo, abbia voluto veramente assumere la qualità di erede e quindi accettare l'eredità. Il secondo comma dell'articolo stesso, che contempla l'autorizzazione alla vendita dei beni deperibili, è stato soppresso perchè pleonastico.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 227
In conseguenza della soppressione dell'art. 20 del progetto, la norma dell'art. 21, che poneva a carico dell'eredità le spese sostenute dal chiamato che avesse rinunziato, non aveva più ragione di essere conservata nella sede ove era collocata, ed è stata quindi spostata nell'art. 461, immediatamente dopo il nuovo art. 460 al quale strettamente si ricollega. DELLA CAPACITÀ DI SUCCEDERE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 228