Art. 768 c.c.Alienazione della porzione ereditaria

[1]Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non e' piu' ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione e' seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.

[2]Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita e' limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art768 · fonte su Normattiva