Art. 768 c.c. — Alienazione della porzione ereditaria
[1]Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non e' piu' ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione e' seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.
[2]Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita e' limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva