Art. 521 c.c. — Retroattivita' della rinunzia
[1]Chi rinunzia all'eredita' e' considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
[2]Il rinunziante puo' tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile, salve le disposizioni degli articoli 551 e 552.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva