Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Coniuge superstite - Permanenza nell’abitazione familiare dopo l'apertura della successione ab intestato - Qualificazione quale legittimo esercizio del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Possesso di beni ereditari - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Effetti di cui all'art. 485, comma 2, c.c. - Inapplicabilità. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEL CONIUGE - IN GENERE In genere. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI In genere.
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..
Cass. civ. n. 1551/2026Sez. 2Rv. 677556-01
Riguarda ancheart. 485 Codice civile
Precedenti: 603060-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Successione ab intestato - Chiamata in concorso del coniuge e dei figli conviventi - Permanenza nell'abitazione familiare dei figli con il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Fondamento - Possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c. in capo ai figli - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Relazione familiare. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI In genere.
In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell'abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all'art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell'apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d'abitazione.
Cass. civ. n. 1551/2026Sez. 2Rv. 677556-02
Riguarda ancheart. 485 Codice civileart. 649 Codice civileart. 1140 Codice civile
Precedenti: 671694-01
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Diritto di abitazione e uso ex art. 540, secondo comma, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del de cuius - Necessità - Esclusione. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI In genere.
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato ex lege, sicché la sua concreta attribuzione, in una controversia di divisione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una domanda giudiziale del coniuge superstite a favore del quale esso va quindi riconosciuto pur in assenza di un'espressa richiesta.
Cass. civ. n. 20635/2025Sez. 2Rv. 676005-01
Riguarda ancheart. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 653296-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Diritto di abitazione del coniuge superstite - Stima - Parificazione all’usufrutto - Ammissibilità - Fondamento.
Nel giudizio di divisione ereditaria, la stima del diritto di abitazione del coniuge superstite può essere realizzata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti 151 <!-- pag. 152 --> differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'habitator.
Cass. civ. n. 20635/2025Sez. 2Rv. 676005-02
Precedenti: 649089-02
Diritto di abitazione e uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Coniuge separato senza addebito - Spettanza - Sussistenza - Eccezioni - Abbandono della casa o perdita di collegamento con l’originaria destinazione familiare.
Con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, la Sezione Seconda civile ha affermato il seguente principio: «I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare». Con tale principio si è inteso superare il precedente orientamento (Sez. 2, n. 15277 del 2019, Rv. 654226-01; Sez. 2, n. 13407 del 2014, Rv. 631146-01) secondo cui il riconoscimento degli indicati diritti è subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.
Cass. civ. n. 22566/2023Sez. 2documento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).