Art. 546 c.c.Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge

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Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi e' anche il coniuge, la quota complessivamente riservata e' di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l'usufrutto di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale e' un solo, e al sesto se i figli naturali sono piu'; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono piu'; se il figlio naturale e' uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile. 30

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 aprile 1973, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1973, n. 119), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546".

Testo vigente dal 10 maggio 1973 al 20 settembre 1975 · versione 39 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art546 · fonte su Normattiva