Art. 581 c.c.
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[1]Quando col coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha diritto all'usufrutto di una quota di eredita'.
[2]L'usufrutto e' della meta' dell'eredita', se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.
[3]I diritti del coniuge possono essere soddisfatti nel modo indicato dall'art. 547.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva