Art. 599 c.c.Persone interposte

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 31 dicembre 1970. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.

[2]Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 31 dicembre 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art599 · fonte su Normattiva