Art. 593 c.c. — Figli naturali non riconoscibili
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
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Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV. ART. 593, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 30, TERZO COMMA DELLA COSTITUZIONE - NON RILEVABILITA' DEL CONTRASTO - RIFERIMENTO DEL PRECETTO COSTITUZIONALE, IN MATERIA DI DIRITTI EREDITARI, AI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI.
Non rilevabile e' il contrasto tra l'art. 593, comma primo, del codice civile, che limita la capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, e l'articolo 30, comma terzo della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, poiche' proprio con riferimento ai diritti ereditari dei figli nati fuori del matrimonio la Corte ha avuto occasione di osservare che la tutela assicurata dal citato precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli naturali riconosciuti o dichiarati (Sent. n. 79 del 1969).
SUCCESSIONI - FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - LIMITAZIONE DISPOSTA DALL'ART. 593, PRIMO COMMA DEL CODICE CIVILE - DIVIETO DI RICEVERE PIU' DELLA META' DI QUANTO CONSEGUE IL MENO FAVORITO DEI FIGLI LEGITTIMI E DI SUPERARE, COMPLESSIVAMENTE, IL TERZO DELL'EREDITA' - GRAVITA' DELLA LIMITAZIONE.
L'art. 593, comma primo, del codice civile - nello stabilire che, quando il testatore lascia figli legittimi e loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili non possono singolarmente ricevere per testamento piu' della meta' di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi e che in nessun caso essi possono complessivamente ricevere piu' del terzo dell'eredita' - pone in essere una gravissima limitazione della capacita' di ricevere per testamento di questi figli naturali.
SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - COD. CIV., ART. 593, PRIMO COMMA - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - CONDIZIONE DI SFAVORE RISPETTO A TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALLA FAMIGLIA LEGITTIMA - INGIUSTIFICABILITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 593, comma primo del Codice civile, per la condizione che esso riserva ai figli naturali non riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla famiglia legittima. Mentre questi ultimi hanno una prima capacita' di ricevere per testamento, limitata e' invece la capacita' dei primi, con la conseguenza che il testatore puo' lasciare ai terzi estranei l'intera quota disponibile e non puo' usare lo stesso trattamento nei riguardi dei figli naturali sicche' questi, proprio in relazione al loro stato personale e sociale e cioe' alla loro nascita avvenuta fuori del matrimonio, vengono a trovarsi in una situazione di sfavore rispetto agli altri estranei, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova giustificazione ne' nel contenuto ne' nella finalita' della norma.
SUCCESSIONI - CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO - LIMITAZIONE PER I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI - DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 593, PRIMO COMMA, DEL COD. CIVILE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DEGLI ARTT. 593, SECONDO E QUARTO COMMA, 592, 599 DELLO STESSO CODICE.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della pronuncia d'incostituzionalita' dell'art. 593, comma primo, del cod. civile, va dichiarata la illegittimita' costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice: - art. 593, commi secondo e quarto concernenti rispettivamente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, nel caso in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilita' della limitazione della capacita' di ricevere per testamento, previste dai commi primo e secondo dell'art. 593, anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; - art. 592, concernente la limitazione della capacita' di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o dichiarati o riconoscibili; - art. 599 nella parte in cui dispone che le disposizioni a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.
Riguarda ancheart. 599 Codice civileart. 592 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, primo comma, del codice civile; dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice: art. 593, comma secondo; art. 593, comma quarto, nella parte concernente l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi pri…
ECLI:IT:COST:1970:205 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 594
Assegno ai figli non riconoscibili. Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 580
Diritti dei figli non riconoscibili. Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la …
Art. 575
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 136
Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante…
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 133 del progetto definitivo era stabilito un termine quinquennale per l'impugnazione del testamento fondata sui vari casi d'incapacità testamentaria. Un rilievo è stato fatto circa l'applicabilità di questo termine. Si è proposto di distinguere tra i casi d'incapacità nascente da minore età e interdizione da un lato e il caso dell'incapacità nascente da insania mentale dall'altro e di applicare il termine quinquennale per l'impugnativa del testamento solamente a quest'ultimo caso. Ma l'innovazione non è sembrata giustificata. Non v'è infatti motivo di adottare un criterio di maggior larghezza per i casi di età minore e d'interdizione. Che anzi queste due cause d'incapacità, essendo fondate, a differenza dell'insania mentale, su fatti immediatamente e facilmente accertabili, consentono agli interessati un più pronto esercizio dell'impugnazione. Ho quindi tenuto fermo per tutti i casi di incapacità il termine quinquennale, il quale varrà ad evitare un prolungato stato d'incertezza nei trapassi ereditari. Ho inoltre migliorato, nel testo coordinato, la dizione dell'art. 591, eliminando l'incertezza che sarebbe potuta sorgere qualora si fosse mantenuta la formulazione dell'art. 133 del progetto definitivo, circa la natura del termine ivi previsto: se cioè di decadenza o di prescrizione. Ho chiarito che si tratta di prescrizione. È da notare che l'articolo in esame non tratta delle incapacità derivanti da sentenza di condanna, le quali naturalmente restano regolate dalla legge penale. DELLA CAPACITÀ DI RICEVERE PER TESTAMENTO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 288
L'art. 593 pone limitazioni alla capacità dei figli naturali non riconoscibili la cui filiazione risulta a norma dell'art. 279. Nella precedente formulazione l'articolo stabiliva che le stesse limitazioni si applicavano ai figli adulterini riconoscibili con decreto reale (art. 252), rendendo possibile il dubbio che l'incapacità ricorresse anche quando questi fossero stati riconosciuti. Ho pertanto modificato, in sede di coordinamento, la dizione dell'articolo in modo che ne risulti chiaro che il trattamento dei figli non riconoscibili non si estende agli adulterini, quando ne sia avvenuto il riconoscimento nelle forme ammesse dall'art. 252 quarto comma. Ho pure completato la disciplina dell'ipotesi prevista nel primo comma dell'articolo, introducendo un limite ulteriore alla capacità di ricevere dei figli non riconoscibili. Avendo infatti considerato che in presenza di un solo figlio legittimo, i figli non riconoscibili, se in numero superiore a due, avrebbero complessivamente assorbito tutta la disponibile, ossia metà del patrimonio, e quindi più di quanto avrebbero potuto ricevere se invece di un figlio legittimo vi fosse stato il coniuge, ho ritenuto necessario stabilire che in nessun caso il gruppo dei figli non riconoscibili possa ricevere più di un terzo dell'eredità; il che ho posto in maggior rilievo nel testo coordinato. Ho inoltre precisato che l'eventuale eccedenza delle disposizioni, verificatasi a favore di uno o di ciascuno dei figli non riconoscibili, deve essere proporzionalmente ripartita fra i figli legittimi e i non riconoscibili, in modo da mantenere il rapporto stabilito dallo stesso primo comma, e da escludere dal concorso su tale eccedenza i figli naturali riconosciuti, di fronte ai quali i non riconoscibili non sono, neppure parzialmente, incapaci. La stessa lacuna ho colmata nel secondo comma dell'articolo in oggetto, attribuendo l'eccedenza al coniuge ed escludendo così ascendenti e fratelli, i quali non devono beneficiare del limite alla capacità dei figli non riconoscibili, posto solo in relazione al coniuge. Ho respinto l'emendamento proposto in ordine alla facoltà dei discendenti legittimi di pagare la porzione spettante ai figli non riconoscibili in danaro o in beni immobili ereditari a giusta stima, per i motivi esposti a proposito dell'analoga disposizione in sede di successione ab intestato. Ho inoltre chiarito, invertendo l'ordine del terzo e del quarto comma del testo precedente, che la stessa facoltà spetta nei confronti dei figli naturali riconoscibili con decreto reale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 289
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art593 · fonte su Normattiva