Art. 71 c.c.Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

[1]Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredita' ne' gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

[2]La restituzione dei frutti non e' dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art71 · fonte su Normattiva