Art. 723 c.c. — Resa dei conti
Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell'eredita' e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva