Art. 748 c.c.
Miglioramenti, spese e deterioramenti
[1]In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.
[2]Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
[3]Il donatario dal suo canto e' obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
[4]Il coerede che conferisce un immobile in natura puo' ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva