Art. 797 c.c. — Garanzia per evizione
Il donante e' tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi puo' soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
- 1)se ha espressamente promesso la garanzia;
- 2)se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
- 3)se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia e' dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entita' delle prestazioni ricevute dal donante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva