Art. 804 c.c. — Termine per l'azione
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[1]L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dell'avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
[2]Il donante non puo' proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva