Art. 87 c.c.
[1]Parentela, affinita', adozione ((...)).
[2]Non possono contrarre matrimonio fra loro:
- 1)gli ascendenti e i discendenti in linea retta ((...));
- 2)i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3)lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4)gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
- 5)gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6)l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7)i figli adottivi della stessa persona;
- 8)l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9)l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
[4]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).
[5]Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione ((...)). L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.
[6]Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero.
[7]Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva