Art. 919 c.c.
Scioglimento del consorzio
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando e' deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa e' domandata da uno degli interessati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva