Art. 923 c.c.Cose suscettibili di occupazione

[1]Le cose mobili che non sono proprieta' di alcuno si acquistano con l'occupazione.

[2]Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art923 · fonte su Normattiva