Art. 932 c.c.Tesoro

[1]Tesoro e' qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno puo' provare d'essere proprietario.

[2]Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro e' trovato nel fondo altrui, purche' sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per meta' al proprietario del fondo e per meta' al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro e' scoperto in una cosa mobile altrui.

[3]Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art932 · fonte su Normattiva