Art. 970 c.c. — Prescrizione del diritto dell'enfiteuta
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 954 — Estinzione del diritto di superficie
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'art. 2816. I …
Art. 965 — Disponibilita' del diritto dell'enfiteuta
L'enfiteuta puo' disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volonta'. Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non e' dovuta alcuna prestazione al concedente. Nell'atto costitutivo puo' essere vietato all'enfiteuta di disporre…
Art. 1014 — Estinzione dell'usufrutto
Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue: 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona; 3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito…
Art. 1073 — Estinzione per prescrizione
La servitu' si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni. Il termine decorre dal giorno in cui si e' cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitu' negativa o di servitu' per il cui esercizio non e' necessario il fatto dell'uomo, il termine…
Art. 2815 — Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta
Nel caso di affrancazione, le ipoteche gravanti sul diritto del concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l'affrancazione; le ipoteche gravanti sul diritto dell'enfiteuta si estendono alla piena proprieta'. Nel caso di devoluzione o di cessazione dell'enfiteusi…
Art. 2880 — Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi
Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d'interruzione.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sebbene da alcuni ne sia stata proposta la soppressione, ho conservato (art. 969) la facoltà del concedente di esigere la ricognizione del suo diritto. Questa, sopratutto nelle enfiteusi perpetue o di durata molto lunga, giova, tra l'altro, ad assicurare la certezza dei rapporti. Ho però eliminato, sembrandomi privo di giustificazione, il carattere d'inderogabilità che alla norma attribuiva il codice del 1865 (art. 1557). Le spese dell'atto, che il codice precedente (art. 1563, secondo comma) metteva a carico del possessore del fondo enfiteutico, sono poste a carico del concedente, nel cui interesse la ricognizione si compie.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 457
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art970 · fonte su Normattiva