sezione II — Del beneficio d'inventario
- Art. 484 — Accettazione col beneficio d'inventario
- Art. 485 — Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
- Art. 486 — Poteri
- Art. 487 — Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
- Art. 488 — Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria
- Art. 489 — Incapaci
- Art. 490 — Effetti del beneficio d'inventario
- Art. 491 — Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
- Art. 492 — Garanzia
- Art. 493 — Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione
- Art. 494 — Omissioni o infedeltà nell'inventario
- Art. 495 — Pagamento dei creditori e legatari
- Art. 496 — Rendimento del conto
- Art. 497 — Mora nel rendimento del conto
- Art. 498 — Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
- Art. 499 — Procedura di liquidazione
- Art. 500 — Termine per la liquidazione
- Art. 501 — Reclami
- Art. 502 — Pagamento dei creditori e dei legatari
- Art. 503 — Liquidazione promossa dall'erede
- Art. 504 — Liquidazione nel caso di più eredi
- Art. 505 — Decadenza dal beneficio
- Art. 506 — Procedure individuali
- Art. 507 — Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
- Art. 508 — Nomina del curatore
- Art. 509 — Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
- Art. 510 — Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
- Art. 511 — Spese