sezione I — Dell'acquedotto e dello scarico coattivo
- Art. 1033 — Obbligo di dare passaggio alle acque
- Art. 1034 — Apertura di nuovo acquedotto
- Art. 1035 — Attraversamento di acquedotti
- Art. 1036 — Attraversamento di fiumi o di strade
- Art. 1037 — Condizioni per la costituzione della servitù
- Art. 1038 — Indennità per l'imposizione della servitù
- Art. 1039 — Indennità per il passaggio temporaneo
- Art. 1040 — Uso dell'acquedotto
- Art. 1041 — Letto dell'acquedotto
- Art. 1042 — Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui
- Art. 1043 — Scarico coattivo
- Art. 1044 — Bonifica
- Art. 1045 — Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
- Art. 1046 — Norme per l'esecuzione delle opere