Art. 18 preleggiLegge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi

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I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio. 66

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

66

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-5 marzo 1987, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 delle diposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio".

Testo vigente dal 12 marzo 1987 al 1 settembre 1995 · versione 80 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~disposizioni-sulla-legge-in-generale-art18 · fonte su Normattiva