Art. 27 — Clausola di invarianza finanziaria
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 10 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva