Art. 10 codice dei beni culturaliBeni culturali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sono inoltre beni culturali:

  • a)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
  • b)gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
  • c)le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
  • a)le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
  • b)gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
  • c)le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
  • d)le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
  • e)le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
  • a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
  • b)le cose di interesse numismatico;
  • c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
  • d)le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio;
  • e)le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
  • f)le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
  • g)le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
  • h)i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
  • i)le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
  • l)le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art10 · fonte su Normattiva