Art. 10 codice dei beni culturali — Beni culturali
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Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ((, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,)) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sono inoltre beni culturali:
- a)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b)gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c)le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte (( che assolvono alle funzioni)) delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ((...)). Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
- a)le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b)gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c)le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d)le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte ((, della scienza, della tecnica, dell'industria))e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e)le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, ((che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e)) che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, ((rivestano)) come complesso un eccezionale interesse. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
- a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
- b)le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio ((...));
- c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
- d)le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio;
- e)le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
- f)le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g)le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h)i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i)le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l)le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Testo vigente dal 24 aprile 2008 al 13 luglio 2011 · versione 7 su Normattiva