Art. 10 codice dei beni culturali — Beni culturali
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Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sono inoltre beni culturali:
- a)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- b)gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- c)le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico ((, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili)). Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
- a)le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b)gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c)le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d)le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e)le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, (( ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,)) rivestono come complesso un eccezionale interesse ((...)). Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
- a)le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
- b)le cose di interesse numismatico (( che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico));
- c)i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
- d)le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio;
- e)le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
- f)le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g)le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
- h)i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i)le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l)(( le architetture rurali)) aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva