Art. 11 codice dei beni culturali — Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
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Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
- a)gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli (( ed altri elementi decorativi)) di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
- b)gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
- c)le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
- d)le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
- e)le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
- f)le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
- g)i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
- h)i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
- i)le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva