Art. 154 codice dei beni culturali — Colore delle facciate dei fabbricati
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L'amministrazione competente individuata dalla regione puo' ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'articolo 13. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), (( o dall'articolo 142, comma 1, lettera m),)) l'amministrazione (( competente)) consulta preventivamente le competenti soprintendenze. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.
Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva