Art. 19 codice dei beni culturali — Ispezione
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I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva