Art. 43 codice dei beni culturali — Custodia coattiva
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Il Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 24 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva