Art. 54 codice dei beni culturali — Beni inalienabili
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
- a)gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b)gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
- c)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- d)gli archivi. Sono altresi' inalienabili:
- a)le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
- b)le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
- c)i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
- d)le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva