Art. 54 codice dei beni culturali — Beni inalienabili
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Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
- a)gli immobili e le aree di interesse archeologico;
- b)gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
- c)le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
- d)gli archivi. Sono altresi' inalienabili:
- a)le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, (( fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6));
- b)le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
- c)i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
- d)le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante ((...)), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
Testo vigente dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008 · versione 4 su Normattiva