Art. 59 codice dei beni culturali — Denuncia di trasferimento
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Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
- a)dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
- b)dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
- c)dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. La denuncia contiene:
- a)i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- b)i dati identificativi dei beni;
- c)l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
- d)l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
- e)l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004 al 12 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva