Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Beni culturali – Tutela – Regime dei beni “in transito” dall’estero – Certificazione, a domanda, di ingresso nel territorio nazionale – Ambito di applicazione – Inclusione delle opere d’arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) – Omessa previsione – Denunciata compressione dell’autonomia negoziale e irragionevolezza dell’intervento pubblico – Evocazione generica e assertiva dei parametri – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 035004).
Sono dichiarate inammissibili, in ragione dell’evocazione generica e assertiva dei parametri, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 2 e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 che, nel disciplinare la certificazione di ingresso temporaneo dall’estero delle cose di rilievo culturale, non prevedono nel suo ambito applicativo le cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (sotto-soglia). Il rimettente si limita a denunciare in maniera generica e assertiva la compressione dell’autonomia negoziale e l’irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto in esame.
sentenza 51/2026massima n. 47554 Riguarda ancheart. 72 Codice dei beni culturali e del paesaggio
Beni culturali – Tutela – Acquisto coattivo per valore – Ambito di applicazione – Inclusione delle opere d’arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) – Omessa previsione – Denunciata lesione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura e del principio di uguaglianza – Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 035004).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, primo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, che consente l’acquisto coattivo delle cose in esportazione, stabilmente presenti in Italia, ove il trasferimento all’estero riguardi un’opera che sia di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. oggetti di arte antica) di valore superiore a euro 13.500, escludendo, in tal modo, la medesima tipologia di oggetti, di valore inferiore (c.d. sotto soglia). Il rimettente, da un lato, non espone i motivi della asserita lesione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura; quanto, poi, alla doglianza di disparità di trattamento, si limita a dedurre che per le ulteriori tipologie di cose elencate dall’art. 65, comma 3, alle lett. b) e c), sottoposte, al pari di quelle oggetto della norma censurata, all’acquisto coattivo non è prevista alcuna soglia di valore ma non argomenta in merito alla evocata lesione del principio di eguaglianza né descrive la consistenza delle categorie di oggetti di rilievo culturale poste a raffronto né indaga il contesto normativo in cui si colloca tale differenziazione sul piano economico. (Precedenti: S. 5/2025 - mass. 46615; S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45835; S. 108/2023 - mass. 45553).
sentenza 51/2026massima n. 47555 Riguarda ancheart. 68 Codice dei beni culturali e del paesaggioart. 70 Codice dei beni culturali e del paesaggio
Beni culturali - Tutela - Acquisto coattivo per valore - Ambito di applicazione - Inclusione delle opere d'arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d'arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) - Omessa previsione - Denunciata violazione della tutela del patrimonio culturale e del principio del buon andamento della p.a. - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 035004)
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 70, 68 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, che consente l’acquisto coattivo delle cose in esportazione, stabilmente presenti in Italia, ove il trasferimento all’estero riguardi un’opera che sia di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. oggetti di arte antica) di valore superiore a euro 13.500, escludendo, in tal modo, la medesima tipologia di oggetti, di valore inferiore (c.d. sotto soglia). Il legislatore, nel perimetrare l’ambito applicativo dell’acquisto coattivo per valore, limitandolo ai soli oggetti d’arte antica di importo superiore a euro 13.500, ha operato un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica privata nel settore, non pregiudicando, al contempo, il buon andamento dell’amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.
sentenza 51/2026massima n. 47556 Riguarda ancheart. 68 Codice dei beni culturali e del paesaggioart. 70 Codice dei beni culturali e del paesaggio
Beni culturali – Tutela – Disciplina del procedimento di esportazione “semplificato” di cose stabilmente presenti in Italia – Denunciata disparità di trattamento, violazione della tutela del patrimonio culturale, dell’autonomia negoziale, della libertà di iniziativa economica privata e del diritto di proprietà nonché del buon andamento della p.a. – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 035004).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 41, 42 e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 65, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 che disciplinano il procedimento di esportazione delle cose stabilmente presenti in Italia, di tipo semplificato (c.d. “su dichiarazione sostitutiva di atto notorio”), cui sono soggette, tra le altre, le cose d’arte antica quando di valore sotto-soglia. Il rimettente, pur coinvolgendo tali disposizioni – nemmeno identificate con esattezza – in entrambi i gruppi di questioni sollevate non deve, in realtà, farne applicazione ai fini della soluzione della controversia, costituendo le stesse solo il contesto procedimentale nell’ambito del quale l’amministrazione ha adottato l’acquisto coattivo oggetto di impugnazione.
sentenza 51/2026massima n. 47557 Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Requisito della non manifesta infondatezza della questione - Motivazione - Illustrazione delle ragioni di contrasto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati - Necessità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni relative alla norma che disciplina i limiti alla dichiarabilità dell'interesse culturale di un oggetto d'arte). (Classif. 112003).
Nel giudizio costituzionale in via incidentale sono inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni relative a censure prive di qualsiasi illustrazione delle ragioni di contrasto tra la norma censurata e il parametro evocato. (Precedenti: S. 88/2025 - mass. 46790; S. 112/2024 - mass. 46246; S. 198/2023 - mass. 45832; S. 108/2023 - mass. 45553).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 9, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, cod. beni culturali, come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lett. g, n. 3, della legge n. 124 del 2017, che disciplina il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale nel caso in cui le cose oggetto del procedimento semplificato di esportazione presentino un interesse culturale eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Quanto alla lesione del buon andamento, il rimettente si limita a richiamarne la definizione, senza esporre gli argomenti per i quali la norma censurata ne sarebbe lesiva mentre, quanto alla violazione del compito della Repubblica di promuovere lo sviluppo della cultura, non vi è alcuna esposizione delle ragioni della sua violazione.)
Riguarda ancheart. 1 legge 124/2017
Beni culturali - Tutela - Procedimento semplificato di esportazione (c.d. esportazione "su dichiarazione") - Asserita possibilità dell'ufficio di esportazione competente di dare avvio al procedimento per la dichiarazione di interesse culturale solo nel caso in cui l'oggetto rientri tra le cose che presentano un interesse culturale eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio della Nazione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di tutela del patrimonio culturale e disparità di trattamento - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 035004).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost., dell’art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, cod. beni culturali, come aggiunto dall’art. 1, comma 175, lett. g), n. 3), della legge n. 124 del 2017 che, nell’ambito del procedimento semplificato di esportazione (esportazione “su dichiarazione”) – nel quale il trasferimento all’estero di alcune categorie di cose di rilievo culturale avviene sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’interessato anziché sulla base della previa autorizzazione – prevede che il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle che presentano un interesse culturale eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione (“beni di completamento”, ex art. 10, comma 3, lett. d-bis, cod. beni culturali), avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale (ex artt. 13 e 14 cod. beni culturali) che si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. La disposizione censurata è suscettibile di un’interpretazione coerente con i canoni costituzionali: essa, diversamente da come ritenuto dal rimettente, pone una norma con valenza procedimentale, sull’esercizio del potere di vincolo, che limita tale potere ai soli casi in cui sia ravvisabile il detto interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione. Riportata a sistema, tale disposizione esprime due norme: con la prima il legislatore chiarisce che, nell’ambito dell’attività di controllo all’uscita delle cose di rilievo culturale dal territorio, la competenza a dare avvio al procedimento di vincolo spetta all’ufficio di esportazione sia quando il potere di dichiarare l’interesse culturale è dell’organo periferico del Ministero della cultura sia nello speciale caso dei “beni di completamento” in cui il potere di vincolo spetta all’organo centrale del dicastero; con la seconda norma dimezza il termine di conclusione del procedimento di dichiarazione di interesse culturale rispetto a quello ordinario. Tale riduzione temporale costituisce il punto di equilibrio nel bilanciamento tra i contrapposti beni costituzionali alla protezione del patrimonio storico-artistico, con il connesso sacrificio imposto al diritto di proprietà e alla libertà di impresa nel settore con riguardo alla circolazione del bene, e alla rapidità della decisione sul vincolo. Questa ricostruzione ermeneutica della disposizione censurata supera i profili di contrasto con la ragionevolezza di sistema, la parità di trattamento nonché col principio di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione: non vigono, infatti, limiti diversi al potere di dichiarare l’interesse culturale a seconda che il bene mobile sia individuato nel procedimento di trasferimento all’estero o in altre occasioni di espletamento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale né sussistono differenze di trattamento tra le fattispecie contemplate dalle diverse lettere dell’art. 10, comma 3, cod. beni culturali nella disciplina sostanziale di apponibilità del vincolo culturale e del conseguente divieto di esportazione. La dichiarabilità dell’interesse culturale in tutti i casi elencati da quest’ultimo, anche nel contesto del regime semplificato di esportazione, impedisce, infine, il depauperamento del patrimonio culturale dalle sue componenti, in applicazione del principio di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. (Precedenti: S. 88/2025; S. 87/2025 - mass. 46845, S. 47/2024 - mass. 46032: S. 101/2023 - mass. 45584; S. 65/2022 - mass. 44639; S. 45/2022 - mass. 44646; S. 194/2013 - mass. 37232).
Riguarda ancheart. 1 legge 124/2017