Art. 135 codice dei contratti pubblici — Servizi di ricerca e sviluppo
Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che:
- a)i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria attivita';
- b)la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:
- a)siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attivita';
- b)la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
- c)l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2024, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva